Statuto

Art. 1-Denominazione
E' costituita, un'associazione denominata " CAMMINANDO INSIEME" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve APS - camminando insieme - ONLUS.

Art. 2-Sede e Comunicazioni
L'associazione ha sede in Chieti Via Masci presso la Scuola primaria M. del Freddo.

Art. 3-Finalità e oggetto
Perseguendo l'interesse della comunità alla promozione umana, l'associazione ha fini di promozione e persegue senza scopo di lucro esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
In particolare l'associazione vuole promuovere, favorire e stimolare momenti di incontro tra genitori, figli e anziani per affrontare insieme situazioni di difficoltà e vivere meglio e serenamente i rapporti con se stessi e con gli altri;

  • ascoltare e sostenere i genitori nel loro cammino genitoriale

  • ascoltare i bisogni degli adolescenti e sostenere i giovani nelle difficoltà che  incontrano nel mondo del lavoro

  • sostenere le esigenze dei più anziani

A tali fini l'associazione

  • organizza incontri informativi e formativi, seminari ed incontri ricreativi, di ascolto e orientamento, sportelli per l'assistenza (scolastica, fiscale, legale), laboratori artistici culturale e musicali, attività sportive, mercatini non con finalità commerciali ma solo per sostenere i bisogni dell'associazione;

  • cura l'edizione di pubblicazioni con ogni mezzo d'informazione;

  • intrattiene rapporti con organismi di volontariato, scuole, associazioni, enti pubblici e privati, operatori economici e culturali, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di comuni intenti e finalità:

  • promuove ed organizza iniziative di servizi e di supporto a favore di altre organizzazioni che perseguono senza scopo di lucro fini di volontariato e di solidarietà ed utilità sociale.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4-Patrimonio ed entrate dell'associazione
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni, anche immobili, che pervengono ad essa da:
quote associative, eredità, donazioni, offerte e contributi da parte di enti pubblici e privati e di persone fisiche, avanzi di gestione e rendite. Campagne promozionali finalizzate al proprio finanziamento, altre entrate compatibili con la normativa in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale.
Il comitato direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione dell'associazione e la quota annuale d'iscrizione, in difetto le quote restano invariate  
Il patrimonio dell'associazione in nessun caso può essere distribuito agli associati.
Omissis

Art 5-Fondatori, soci e benemeriti dell'associazione
Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione.
Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
Sono soci benemeriti dell'associazione coloro che favoriscono le iniziative dell'associazione con contributi di particolare rilevanza dal comitato direttivo.
Tutti i soci dell'associazione hanno i medesimi diritti o obblighi nei rapporti con l'associazione.
Chiunque intenda aderire all'associazione deve rivolgere domanda al comitato direttivo. In particolare deve dichiarare di condividere le finalità che l'associazione si propone e di approvarne ed osservare Statuto e Regolamenti.
Omissis

Art 6-Organi dell'associazione
Gli organi dell'associazione sono:

  • l'assemblea dei Soci;

  • il comitato direttivo,

  • il collegio dei revisori dei conti (se eletto)

Art 7-Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati iscritti, in regola con il pagamento delle quote associative.
Omissis

Art 8-Svolgimento dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dal presidente del comitato direttivo, in sua assenza dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti + 1
Omissis

Art 9-Diritto al voto e quorum assembleare
A ciascun socio spetta un voto.
Ogni associato che abbia diritto di intervenire in assemblea ha facoltà di farsi rappresentare per delega scritta da altro associato, il quale non può rappresentare più di due associati.
Omissis

Art 10-Verbale dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.
Omissis

Art 11-Comitato direttivo
Il comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.
Omissis

Art 12-Presidente
Il presidente dell'associazione, ed in sua assenza o impedimento il vice presidente, ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio
Il presidente

  • promuove l'attività dell'associazione e sovrintende e controlla la struttura operativa e le attività dell'associazione; Omissis

  • convoca e presiede l'assemblea omissis

  • convola e presiede il consiglio direttivo omissis

  • stabilisce l'ordine del giorno omissis

  • verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove ne ravvisi l'utilità

Art 13-Vice Presidente
Sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.omissis
Omissis

Art 14-Il Segretario
Verbalizza le adunanze dell'assemblea e del comitato direttivo. Omissis
Omissis

Art 15-Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti può essere eletto dall'assemblea omissis

 Art 16-Bilancio preventivo e consuntivo
Gli esercizi sociali hanno durata annuale e coincidono con l'anno solare.omissis
Omissis

Art 17-Avanzi di gestione
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.omissis
Omissis

Art 18-Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni d volontariato che, preferibilmente, operino nello stesso settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Omissis

Art 19-Pattuizioni transitorie e finali
L'assemblea attribuisce e affida con i più ampi poteri di merito al presidente del comitato direttivo espresso e formale mandato per il coordinamento del testo dello Statuto per tutti gli adempimenti che si rendano necessari per il suo deposito e la sua registrazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di organismi di volontariato ed, in subordine, in quanto compatibili, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità e di promozione sociale.

Chieti, 8 settembre 2005